DPR 24 giugno
1998, n. 249
Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU
29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto
legislativo 16 aprile
1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di
ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n.104;
Visto l'articolo
36 della legge 6 marzo 1998, n.40; Visto il D.P.R.
10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso
dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione
nella Adunanza del 10
febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio
1998; Sulla proposta del
Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali
e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione,
di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno
e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue
la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un'adeguata informazione,
la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
e di realizzare iniziative
autonome.
2.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con
le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,
di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione. Analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della
scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto
alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno
diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
8.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di
qualità;
b. offerte formative
aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti
e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete
per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza
degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio
del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole
istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo
di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le
loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti
a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa
al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere
sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati
da un organo collegiale.
7.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
ai quindici giorni.
8.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
9.
L'allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile
il disposto del comma 8.
10.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.
Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i
relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni
disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti
nella scuola secondaria superiore e da
parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito
e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
3.
L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente
regolamento.
4.
Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri
due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
5.
I regolamenti delle
scuole e la carta dei servizi previsti
dalle diposizioni vigenti
in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
6. Del presente regolamento e dei documenti
fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita
copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925,
n. 653.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007,
n. 235
Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria
(GU n. 293 del 18/12/2007)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio
1991, n. 176, di ratifica
della convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti o sostanze
psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio
2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla
proposta del Ministro della pubblica
istruzione;
E M A N A
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito
dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunita'
scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita'
scolastica, nonche' al recupero dello studente
attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione
disciplinare connessa al
comportamento puo' influire
sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita'
nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita'
del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. Allo studente
e' sempre offerta
la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti
che comportano allontanamento dalla comunita'
scolastica sono adottati dal consiglio
di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e
quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente
dalla comunita' scolastica puo'
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di
allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente
e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro
nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni,
in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove
un percorso di recupero educativo
che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello
studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia
pericolo per l'incolumita' delle persone.
In tale caso, in deroga al limite generale previsto
dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle
fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunita' durante
l'anno scolastico, la sanzione
e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma
6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti
e precisi dai quali
si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa
da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali
o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente
e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame
sono inflitte dalla commissione di esame
e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le
sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo
di garanzia interno
alla scuola, istituito
e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori
nella scuola media, che decide nel termine
di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un
docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola
secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti
e da un rappresentante
eletto dai
genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed e' presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio
scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato,
decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione e' assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia
regionale composto per la scuola secondaria superiore
da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti
e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale
o da un suo delegato. Per
la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita
o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone
il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4
e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che
l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio
scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti
dei docenti e dei genitori
all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il
seguente: "Art. 5-bis (Patto educativo
di corresponsabilità). - 1.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione
da parte dei genitori e degli studenti di un
Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato
a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di
istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione condivisa,
del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due
settimane di inizio delle attività didattiche,
ciascuna istituzione scolastica pone in essere
le iniziative piu' idonee per
le opportune attività di accoglienza dei nuovi
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti,
del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.".
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi'
21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Blog del Liceo Martin Luther King.
Rappresentanza d'Istituto:
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Camilla Merlanti
Teresa Luccoli
Alessandro Costa